Habitart

Habitart nasce nel settembre 2011 con lo scopo di proporre una nuova concezione di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. L'obiettivo principale è quello di agire non direttamente sulle opere di cultura, ma sullo sguardo e sulla percezione del loro pubblico.  Leggi lo statuto

  

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

 

“ Habitart ”

 

 

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

 

E’ costituita con sede a Bologna in via Pelagio Palagi nr. 3/2, una associazione culturale di promozione sociale ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 460\97 e del disposto della Legge nr. 383/2000, che assume la denominazione di “ Habitart ”, d’ora in avanti anche semplicemente Associazione.

 

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

 

La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività culturali, di studio, ricerca e approfondimento e di promozione sociale.

La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

Premesso che L'Associazione culturale Habitart nasce dal proposito di promuovere la conoscenza e l'amore per la cultura e il patrimonio artistico in particolare. Essa ha infatti lo scopo di valorizzare le opere d'arte e di cultura e di diffonderne quanto più possibile la conoscenza. Crediamo infatti che l'arte sia elemento essenziale nella crescita civile e umana di ogni individuo e che chiunque, grazie ai giusti suggerimenti, possa giungere a riconoscerne e amarne la bellezza.

L'opera d'arte, infatti, si presta a più livelli di interpretazione, tutti ugualmente importanti. Se per comprenderla in tutte le sue sfumature storico-accademiche è certamente necessario che lo spettatore possieda determinate conoscenze pregresse, è vero anche che, in quanto esempio di bellezza assoluta, essa offre un godimento estetico accessibile a tutti.

Questo godimento è però ostacolato, crediamo, dal difficile rapporto tra l'opera e il suo spettatore sul piano della comunicazione semiotica: col cambiare delle epoche e dei contesti sociali, infatti, sono cambiati anche i modi di comunicazione visiva. Il risultato è che i metodi tradizionali di presentazione delle opere, legati a logiche e tecnologie passate, oggi non sono più in grado di esercitare lo stesso magnetismo sullo spettatore comune, abituato a ben altre forme e mezzi di comunicazione.

L'associazione si pone come obiettivo quello di utilizzare mezzi che siano in grado di suscitare la curiosità del pubblico contemporaneo al fine di promuovere una fruizione attiva e partecipata all'immenso patrimonio culturale di cui il nostro Paese ha la fortuna di disporre.

Crediamo inoltre che valorizzare il patrimonio non sia soltanto un'occasione di godimento estetico e di arricchimento personale, ma anche un modo per rendere i cittadini consapevoli del valore di ciò che possiedono e su cui hanno, almeno idealmente, il potere di decidere. Poiché, infatti, la maggior parte di detto patrimonio è di proprietà pubblica, conoscerlo e amarlo è il primo e fondamentale passo perché esso venga difeso e salvaguardato.

Ci proponiamo inoltre di promuovere l'arte e la cultura in generale quale strumento di convivenza civile e occasione di aggregazione pacifica tra i cittadini.

 

Con queste premesse, l'associazione Habitart intende realizzare iniziative e progetti mirati a proporre e valorizzare le opere d'arte e di cultura facilitandone apprendimento e godimento, e raggiungendo quindi il più vasto bacino d'utenza possibile, al fine di rendere l'arte e la cultura parte attiva della vita quotidiana dei cittadini. L'associazione vuole inoltre divenire un luogo di aggregazione per tutti coloro che intendano spendersi in prima persona per la promozione della cultura o che desiderino condividere e acquisire conoscenze storico-artistiche nelle loro più ampie implicazioni culturali, sociali e territoriali.

Inoltre le attività che l’ associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:

  1. Promuovere e organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, la realizzazione di corsi, lezioni, stage, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all’apprendimento, all’ approfondimento, all’aggiornamento e alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli associati propri insegnanti e docenti, associati od esterni.
  2. Utilizzare allo scopo ogni nuova tecnologia informatica e multimediale atta a facilitare l’apprendimento e la divulgazione;
  3. Proporre un servizio di informazione e divulgazione inteso come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, utilizzate ai fini dell’informazione, della ricerca, della scuola, dell’educazione permanente e del tempo libero;
  4. Proporre la presentazione di libri e la organizzazione di centri di lettura;
  5. Organizzare mostre ed eventi nel campo delle arti figurative e fotografiche;
  6. Promuovere ed organizzare relazioni istituzionali con organizzazioni, associazioni e altri enti nazionali ed internazionali;
  7. Intraprendere l’ attività editoriale e la diffusione dell’informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico in proprio o in collaborazione con terzi per la pubblicazione degli atti dei convegni, dei seminari, degli studi e delle ricerche compiute.
  8. Promuovere e realizzare pubbliche manifestazioni di interesse turistico, storico e culturale.

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

 

Art. 3. DURATA

 

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 4. SOCI

 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E’ compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’ assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell’ apposito libro a cura dell’organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritti ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione.

I soci sono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

 

Art. 5. PATRIMONIO

 

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
  2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  3. dal fondo riserva.

 

Art. 6. ANNO SOCIALE

 

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 7. RENDICONTO

 

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’ Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

 

Art. 8. ORGANI

 

Sono organi della associazione:

  1. l’ Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

 

Art. 9. ASSEMBLEA

 

L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

Possono prendere parte alle Assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’ Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’ art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’ Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni prima o con avviso scritto ad ogni socio. L’ avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’ adunanza.

L’ Assemblea è chiamata a:

  • approvare le linee generali del programma di attività dell’ anno sociale;
  • approvare il rendiconto economico e finanziario;
  • approvare i regolamenti della associazione;
  • decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
  • attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
  • eleggere gli organi direttivi della associazione.

L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E’ consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purchè su delega scritta e con il limite massimo di tre.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’ assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L’ Assemblea straordinaria è convocata:

  • per modificare lo Statuto
  • per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore;
  • ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
  • qualora ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno due quinti dei soci.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’ Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’ Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai due terzi dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessario una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.

 

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’ attività svolta dall’ Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso potrà nominare per cooptazione un nuovo membro, la cui nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea sociale. Qualora invece vengano a mancare due o più membri, il Consiglio decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell’ Assemblea Straordinaria per l’ elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’ incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

  • curare l’ordinaria amministrazione della Associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
  • attuare le deliberazione della Assemblea dei soci;
  • stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente
  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
  • approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’ attività sociale;
  • formulare il regolamento interno da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea dei soci;
  • deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Art. 11. IL PRESIDENTE

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere più anziano in età.

 

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci.

Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’ Assemblea dei soci.

Il Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione.

 

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’ Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

 

Art. 14. SCIOGLIMENTO

 

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall’ Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’ Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ai fini di utilità sociale così come disposto dall’ art. 3 lett. i) della L.R. n. 34/2002, o a fini di pubblica utilità sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

 

15. NORMA FINALE

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile, al D.Lgs. nr. 460\97, all’ art. 148 del T.U.I.R., al disposto del DPR 235/2001, alla Legge nr. 383/2000 ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

 

 

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